(( Art. 54-bis
Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e'
ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro
occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno
luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della
salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali
da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare
ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita'
professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per
l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di
prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o
eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita'
o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti
pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma
informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di
accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione
contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati
utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini
dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo'
acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le
modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un
libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia»,
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da
uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al
presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui
valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare
prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di
pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65
euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi
dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di
svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra
informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il
prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di
short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e
7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze
piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le
attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non
iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle
imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e
torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita'
di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne
che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari
all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a
trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una
dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di
termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca
della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del
Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel
corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del
compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso
accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui
al comma 6, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore
e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative
disciplinate dal presente articolo. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 26
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 8 e 9
del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro):
«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilita'.»
«Art. 8 (Pause). - 1. Qualora l'orario di lavoro
giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve
beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e
la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere
concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata
non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve
tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,
rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini
del superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e
successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio
decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive
integrazioni.».
«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo'
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo'
essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processsi caratterizzati dalla continuita'
della combustione ed operazioni collegate, nonche'
attivita' industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano
ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con
un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento
domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di
pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22
febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui
al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161
del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e
c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle
politche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) l'integrazione
avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito
dell'accordo presso il Ministero stesso.».
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. - 7. (Omissis).
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a
favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
(Omissis).».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 9-bis.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.".
- La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro)
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 3.
- La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97.
- Si riporta il testo vigente del comma 24
dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita):
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. - 23. (Omissis).
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque
mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi
dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con
le modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell' articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».