Art. 54
(Documento Unico di Regolarita' Contributiva)
1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi
dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione
agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui
all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta
definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento
delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita'
contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal
servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC gia'
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.