Art. 54 
 
 
                    Svolgimento delle prove orali 
 
  1. Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico,  di
capienza idonea a garantire la massima partecipazione. 
  2. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice redige  l'elenco  dei  candidati  che  hanno
sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e   dal   segretario   della
commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno
dell'aula in cui si svolge la prova.