Art. 54 Svolgimento delle prove orali 1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione. 2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.