Art. 54 
 
 
                    Misure cautelari e protettive 
 
    1. Nel corso del procedimento per l'apertura  della  liquidazione
giudiziale  o  della  procedura  di  concordato   preventivo   o   di
omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di  parte,
il tribunale puo' emettere  i  provvedimenti  cautelari,  inclusa  la
nomina di un custode dell'azienda o  del  patrimonio,  che  appaiano,
secondo le circostanze, piu' idonei  ad  assicurare  provvisoriamente
gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione
giudiziale o che omologa il concordato preventivo o  gli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti. 
    2. Se il debitore ne ha fatto  richiesta  nella  domanda  di  cui
all'articolo  40,  dalla  data  della  pubblicazione  della  medesima
domanda nel registro delle imprese, i creditori per  titolo  o  causa
anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o  proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le
prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
    3. Le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2  possono  essere
richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
del  deposito  della  domanda  di  omologazione  degli   accordi   di
ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo  57
e  la  proposta  di  accordo   corredata   da   un'attestazione   del
professionista indipendente che attesta che sulla  proposta  sono  in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta
per cento dei crediti e che la stessa, se  accettata,  e'  idonea  ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali  non  sono
in  corso  trattative  o  che  hanno  comunque  negato   la   propria
disponibilita' a trattare. La  disposizione  si  applica  anche  agli
accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di  cui  all'articolo
61. 
    4.  Quando  le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2   o   i
provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso
sono  richiesti  ai  sensi  dell'articolo  20  dal  debitore  che  ha
presentato l'istanza di composizione  assistita  della  crisi  o  sia
stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore,  puo'
essere pubblicata nel registro delle imprese. 
    5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione  cui
e' assegnata la trattazione  delle  procedure  di  regolazione  della
crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un  termine
non superiore  a  trenta  giorni  dal  deposito  della  domanda.  Con
provvedimento motivato  il  presidente  del  tribunale  puo'  fissare
l'udienza di cui al primo periodo entro un termine  non  superiore  a
quarantacinque  giorni  dal   deposito   della   domanda.   All'esito
dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando
la durata delle misure. 
    6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il
debitore,  prima  della  scadenza  fissata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito  degli  accordi
di ristrutturazione, deposita  domanda  di  apertura  del  concordato
preventivo. 
    7. L'amministratore delle procedure di  insolvenza  nominato  dal
giudice  competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2
quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la  domanda  di
cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata  la  domanda,  nella
richiesta sono indicate  le  condizioni  di  effettivo  ed  imminente
soddisfacimento non discriminatorio di  tutti  creditori  secondo  la
procedura concorsuale aperta. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 54: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, paragrafo1,  del
          citato regolamento (UE) 2015/848: 
              " Art. 3. Competenza giurisdizionale internazionale 
              1.Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i
          giudici dello Stato membro nel cui territorio e' situato il
          centro degli interessi principali del debitore  («procedura
          principale  di  insolvenza»).  Il  centro  degli  interessi
          principali e' il luogo  in  cui  il  debitore  esercita  la
          gestione  dei   suoi   interessi   in   modo   abituale   e
          riconoscibile dai terzi.  Per  le  societa'  e  le  persone
          giuridiche  si  presume  che  il  centro  degli   interessi
          principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui  si
          trova la sede legale. Tale presunzione si applica  solo  se
          la sede legale non e' stata  spostata  in  un  altro  Stato
          membro entro il periodo di tre mesi precedente  la  domanda
          di apertura della procedura d'insolvenza.  Per  le  persone
          fisiche  che  esercitano  un'attivita'  imprenditoriale   o
          professionale  indipendente  si  presume,  fino   a   prova
          contraria, che il centro degli interessi principali sia  il
          luogo in cui si trova la sede principale di attivita'. Tale
          presunzione si  applica  solo  se  la  sede  principale  di
          attivita' non e' stata spostata in un  altro  Stato  membro
          entro il periodo di  tre  mesi  precedente  la  domanda  di
          apertura della procedura d'insolvenza. Per le altre persone
          fisiche si presume, fino a prova contraria, che  il  centro
          degli interessi principali sia il luogo in cui  la  persona
          ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica  solo
          se la residenza abituale non e' stata spostata in un  altro
          Stato membro entro il periodo di  sei  mesi  precedente  la
          domanda di apertura della procedura d'insolvenza.".