Art. 54 
 
Modifiche all'articolo 124 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Notificazione del ricorso 
 
  1.  All'articolo  124,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  della
giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 1), le parole «Commissione  per  la  finanza  e  gli
organi  degli  enti   locali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»; 
    b) il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:  «2)  al  prefetto
ovvero  alla  autorita'  territoriale  istituzionalmente  competente,
nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti
incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture  o  di
altra autorita' istituzionale;». 
 
          Note all'art. 54: 
 
              - Si riporta l'articolo 124 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  124  (Notificazione  del  ricorso).  -  1.  Il
          ricorso avverso la deliberazione  della  sezione  regionale
          di' controllo e'  proposto,  a  pena  di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla conoscenza legale della  delibera
          impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione  in
          ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti  e,
          ai fini conoscitivi, alla  sezione  del  controllo  che  ha
          emesso la delibera impugnata nonche': 
                  a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 
                    1) alla Commissione per la stabilita' finanziaria
          degli enti locali presso il Ministero dell'interno che  sia
          intervenuta   nel   procedimento    conclusosi    con    la
          deliberazione della sezione di controllo  della  Corte  dei
          conti oggetto del giudizio; 
                    2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale
          istituzionalmente competente,  nell'ipotesi  in  cui  dalla
          deliberazione di controllo derivino  effetti  incidenti  su
          atti consequenziali di  spettanza  delle  prefetture  o  di
          altra autorita' istituzionale; 
                  b)  nei  giudizi  sui  rendiconti  consiliari,   ai
          Presidenti  della  Giunta   regionale   e   del   Consiglio
          regionale; 
                  c)  in  ogni   caso,   agli   eventuali   ulteriori
          controinteressati. 
                2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche'
          l'atto oggetto del giudizio  produce  effetti  giuridici  e
          sussista interesse all'impugnativa.».