(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
  Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria dei dirigenti 
 
    1. La mobilita' volontaria dei dirigenti tra aziende ed enti  del
comparto e' disciplinata dall'art. 30,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    2. Al fine di rendere maggiormente trasparente  l'istituto  della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: 
      a) la mobilita' avviene nel rispetto dell'area e disciplina  di
appartenenza del dirigente stesso in relazione al posto da coprire; 
      b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; 
      c) la partecipazione e'  consentita  a  tutti  i  dirigenti  in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; 
      d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; 
      e) il fascicolo personale segue il dirigente trasferito  e  nel
conferimento  degli  incarichi  di   cui   all'art.   18   (Tipologie
d'Incarico) per i dirigenti con meno  di  cinque  anni  di  attivita'
l'azienda  o  ente  tiene  conto  delle  valutazioni  riportate   dal
dirigente anche nelle precedenti aziende o enti; 
      f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'azienda o ente di appartenenza,  la  partecipazione  al
bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa; 
      g)  la  mobilita'  richiesta  da  un  dirigente  comporta,  nel
trasferimento,  la  perdita  dell'incarico   dirigenziale   conferito
dall'aziende o  ente  di  provenienza  e  delle  relative  indennita'
correlate; l'azienda o ente di destinazione provvede  all'affidamento
al dirigente trasferito di uno degli incarichi  tra  quelli  previsti
dall'art. 18 (Tipologie di incarico), tenuto conto delle  valutazioni
riportate dal  dirigente  anche  nelle  precedenti  aziende  o  enti;
l'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa   potra'   essere
conferito dalla nuova azienda o ente con le  procedure  dell'art.  20
(Affidamento e revoca  degli  incarichi  di  direzione  di  struttura
complessa - Criteri e procedure). 
    3. E' disapplicato l'art. 20 del C.C.N.L. dell'8  giugno  2000  I
biennio economico dell'Area  IV  e  III  con  riferimento  alla  sola
dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni   sanitarie   (Mobilita'
volontaria) fatte salve le disapplicazioni di cui al suo comma 7.