Art. 54. Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria dei dirigenti 1. La mobilita' volontaria dei dirigenti tra aziende ed enti del comparto e' disciplinata dall'art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: a) la mobilita' avviene nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso in relazione al posto da coprire; b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; c) la partecipazione e' consentita a tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; e) il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'Incarico) per i dirigenti con meno di cinque anni di attivita' l'azienda o ente tiene conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti aziende o enti; f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il consenso dell'azienda o ente di appartenenza, la partecipazione al bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa; g) la mobilita' richiesta da un dirigente comporta, nel trasferimento, la perdita dell'incarico dirigenziale conferito dall'aziende o ente di provenienza e delle relative indennita' correlate; l'azienda o ente di destinazione provvede all'affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall'art. 18 (Tipologie di incarico), tenuto conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti aziende o enti; l'incarico di direzione di struttura complessa potra' essere conferito dalla nuova azienda o ente con le procedure dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). 3. E' disapplicato l'art. 20 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 I biennio economico dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Mobilita' volontaria) fatte salve le disapplicazioni di cui al suo comma 7.