Art. 540. 
                            R i c o r s i 
  1. Contro le sanzioni inflitte dal  capo  di  istituto  e'  ammesso
ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli  studi,  il  quale
decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso
al Ministro della pubblica istruzione. 
  2. Il termine del ricorso al Ministro e' di 30 giorni.