Art. 540. R i c o r s i 1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione. 2. Il termine del ricorso al Ministro e' di 30 giorni.