(CODICE CIVILE-art. 540)
                              Art. 540. 
 
                  ((Riserva a favore del coniuge.)) 
 
  ((A favore  del  coniuge  e'  riservata  la  meta'  del  patrimonio
dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo  542  per  il
caso di concorso con i figli. 
 
  Al  coniuge,  anche  quando  concorra  con  altri  chiamati,   sono
riservati i diritti di abitazione  sulla  casa  adibita  a  residenza
familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta'  del
defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile  e,
qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla  quota  di
riserva  del  coniuge  ed  eventualmente  sulla  quota  riservata  ai
figli)). 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile  1973,  n.  50
(in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della  legge  11  marzo
1953,  n.  87,  degli  artt.  545  e  546  del   codice   civile   e,
conseguentemente, degli artt. 538, 539  e  540  dello  stesso  codice
nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".