Art. 541. 
                      Norma finale e di rinvio 
 
  1. Per l'insegnamento di materie  professionali  e  di  lavorazioni
richiedenti particolare perizia  e  specializzazione  negli  istituti
professionali, il Ministero della pubblica  istruzione,  su  proposta
della giunta esecutiva dell'istituto, puo' consentire l'assunzione di
personale esperto per periodi determinati di tempo, che non  eccedano
la durata dell'anno scolastico,  mediante  contratti  di  prestazione
d'opera professionale. 
  2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale  docente
non di ruolo si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  del
presente testo unico riferite ai docenti di ruolo. 
  3.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  capo  si  applicano
altresi' al personale educativo non di ruolo.