Art. 542. 
                     Rinvio alla contrattazione 
 
  1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo,  tecnico  ed
ausiliario (A.T.A.) delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di  danza
e'  disciplinato  dai  contratti  collettivi  di   cui   al   decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 
  2. Fino alla stipulazione  dei  predetti  contratti  collettivi  si
applicano le norme di cui agli articoli che seguono. 
 
          Nota all'art. 542:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 29/1993, si veda la nota all'art.
          447.