Art. 544. 
                              R u o l i 
 
  1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono  provinciali,
ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di  belle  arti,
dei  conservatori  di  musica,  delle  accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza, che sono  nazionali.  Essi  sono  amministrati
dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al  reclutamento,
a tutti gli atti di  carriera  ed  al  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza.