Art. 548. 
                              Organici 
  1. Le dotazioni  organiche  dei  ruoli  provinciali  del  personale
A.T.A. delle scuole ed istituzioni  educative  sono  determinate  dai
provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto  conto
del numero delle classi e corsi che  funzioneranno  all'inizio  dell'
anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista  dall'
articolo 31, comma 1, lettera c, del decreto legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  la  determinazione  e'
effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata  al
presente testo unico e secondo le modalita' e i criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione  con  apposita  ordinanza  emanata
d'intesa con il Ministro del tesoro. 
  2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per  sordomuti
di cui all'articolo 322. 
  3. E' fatto divieto di assumere personale  in  eccedenza  ai  posti
previsti negli organici determinati sulla base dei  criteri  previsti
dalle tabelle allegate al presente testo unico. 
  4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3  e
4 dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 207. 
  5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995,  gli  organici  sono
rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni  dal  servizio
e, comunque, nel limite delle  effettive  esigenze  di  funzionamento
delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51. 
  6. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli  organici
e la programmazione delle nuove nomine in ruolo  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 
 
          Note all'art. 548:
             -  L'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29/1993
          prevede la revisione delle tabelle  annesse  al  D.P.R.  31
          maggio  1974,  n.  420,  al  fine  di  realizzare  una piu'
          razionale assegnazione  e  distribuzione  dei  posti  delle
          varie  qualifiche  per  ogni singola unita' scolastica, nel
          limite massimo della consistenza numerica complessiva delle
          unita' di personale prevista nelle predette tabelle.
             - I commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato n. 207/1947 prevedono che,  in
          caso  di  infrazione  al  divieto  di  nuove  assunzioni di
          personale non di ruolo, i provvedimenti relativi sono nulli
          e che  i  dirigenti  degli  uffici  che  abbiano  emesso  i
          provvedimenti  stessi  o promosso gli impegni di spesa sono
          personalmente  e  solidalmente  responsabili  delle   somme
          conseguentemente  erogate.  La Corte dei conti, d'ufficio o
          su  denunzia  dell'amministrazione  ovvero della Ragioneria
          centrale, promuovera' il giudizio a carico dei responsabili
          per il danno cagionato allo Stato.