Art. 549. Consiglio di amministrazione provinciale 1. Presso ogni ufficio scolastico e' istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale. 3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.