Articolo 55
               Sanzioni disciplinari e responsabilita'
(Art.59  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.27 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  successivamente modificato dall'art.2 del
decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla
legge n.437 del 1995,  nonche'  dall'art.27,  comma  2 e dall'art.45,
                  comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina  attualmente vigente in materia di responsabilita' civile,
amministrativa,   penale   e   contabile   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche.
   2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'articolo 2, comma 2, si applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
   3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici
di   comportamento   di  cui  all'articolo  54,  la  tipologia  delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
collettivi.
   4.  Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale
ufficio,   su  segnalazione  del  capo  della  struttura  in  cui  il
dipendente   lavora,  contesta  l'addebito  al  dipendente  medesimo,
istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le  sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
   5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito  al  dipendente,  che  viene  sentito  a sua difesa con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione   sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato.
Trascorsi  inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per la
difesa  del  dipendente,  la  sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
   6.  Con  il  consenso  del dipendente la sanzione applicabile puo'
essere   ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile  di
impugnazione.
   7.   Ove   i  contratti  collettivi  non  prevedano  procedure  di
conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della sanzione,
il  dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale  cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi
al  collegio  arbitrale  di  disciplina  dell'amministrazione  in cui
lavora.  Il  collegio  emette  la  sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione  e  l'amministrazione  vi si conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta sospesa.
   8.  Il  collegio  arbitrale  si  compone  di'  due  rappresentanti
dell'amministrazione  e  di  due  rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza.    Ciascuna   amministrazione,   secondo   il   proprio
ordinamento,  stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, le
modalita'  per  la  periodica  designazione  di  dieci rappresentanti
dell'amministrazione  e  dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune  accordo,  indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri  oggettivi  di  rotazione  dei  membri  e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
   9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o affini possono istituire un
unico  collegio  arbitrale  mediante  convenzione  che  ne  regoli le
modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento  nel  rispetto  dei
principi di cui ai precedenti commi.
   10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,  direttivo, docente ed
educativo  delle  scuole  di  ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a
507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
 
             Note all'art. 55:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del
          codice civile:
                 "Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza
          delle  disposizioni  contenute  nei due articoli precedenti
          puo'  dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,
          secondo la gravita' dell'infrazione".
                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 7, commi primo,
          quinto  e  ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
                 "Le  norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
          infrazioni  in  relazione  alle quali ciascuna di esse puo'
          essere  applicata  ed alle procedure di contestazione delle
          stesse,  devono  essere portate a conoscenza dei lavoratori
          mediante  affissione  in  luogo  accessibile  a tutti. Esse
          devono  applicare quanto in materia e' stabilito da accordi
          e contratti di lavoro ove esistano".
                 "In  ogni  caso,  i  provvedimenti disciplinari piu'
          gravi  del  rimprovero verbale non possono essere applicati
          prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
          per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
                 "Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto delle
          sanzioni   disciplinari   decorsi   due   anni  dalla  loro
          applicazione".
                 -  Si trascrive il testo degli articoli da 502 a 507
          del    decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.   297
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado):
                 "Art.  502 (Censura e avvertimento). - 1. La censura
          e'  inflitta  dal  provveditore  agli  studi  al  personale
          direttivo  e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
          scolastiche  della  provincia.  L'avvertimento  scritto  e'
          inflitto  dal  competente  direttore didattico o preside al
          personale docente".
                 "Art.    503    (Sospensione   dall'insegnamento   o
          dall'ufficio  e  destituzione).  - 1. Organi competenti per
          l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma
          2, lettere b) e c), sono:
                   a) il  provveditore  agli  studi,  se  trattasi di
          personale appartenente ai ruoli provinciali;
                   b) il  competente  direttore  generale  o capo del
          servizio  centrale se trattasi di personale appartenente ai
          ruoli nazionali.
                 2.  Competente  ad  irrogare  la  sanzione di cui al
          comma  2,  lettere  d)  ed e), dell'articolo 492 e' in ogni
          caso il Ministro della pubblica istruzione.
                 3.   Nei   riguardi  del  personale  docente,  degli
          assistenti,      delle     assistenti-educatrici,     degli
          accompagnatori   delle   accademie   di   belle  arti,  dei
          Conservatori  di musica e delle accademie nazionali di arte
          drammatica   e   di   danza   e'  attribuita  al  direttore
          dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto
          dall'art.   268,   comma  1,  la  competenza  a  provvedere
          all'irrogazione       delle      sanzioni      disciplinari
          dell'avvertimento scritto e della censura.
                 4.  Con riferimento alle istituzioni di cui al comma
          3  e'  attribuita  al  capo  del servizio centrale, secondo
          quanto  previsto  dall'art.  268,  comma 2, la competenza a
          provvedere  all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei
          riguardi  dei  direttori e di quelle superiori alla censura
          nei riguardi del rimanente personale.
                 5. L'organo competente provvede con decreto motivato
          a  dichiarare  il  proscioglimento  da  ogni  addebito o ad
          infliggere  la  sanzione  in  conformita'  del  parere  del
          consiglio    di   disciplina   del   consiglio   scolastico
          provinciale  o  del  consiglio  di disciplina del Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi
          di  personale  docente  della  scuola materna, elementare e
          media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole
          di   istruzione   secondaria   superiore   e  di  personale
          appartenente  a  ruoli  nazionali, salvo che non ritenga di
          disporre in modo piu' favorevole al dipendente".
                 "Art. 504 (Ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti del
          direttore  didattico,  del  preside o del provveditore agli
          studi,  con  cui  vengono  irrogate  sanzioni  disciplinari
          nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso
          gerarchico  al  Ministro  della  pubblica  istruzione,  che
          decide  su  parere conforme del competente consiglio per il
          contenzioso   del   Consiglio   nazionale   della  pubblica
          istruzione".
                 "Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione). - 1. Il
          provvedimento  di riabilitazione di cui all'articolo 501 e'
          adottato:
                   a) con   decreto   del  provveditore  agli  studi,
          sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio
          scolastico  provinciale,  per  il  personale  della  scuola
          materna,  elementare  e  media  o  sentito  il consiglio di
          disciplina   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica
          istruzione  per  il  personale  degli  istituti e scuole di
          istruzione secondaria superiore;
                   b) con  decreto  del direttore generale o del capo
          del  servizio  centrale, sentito il competente consiglio di
          disciplina   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica
          istruzione,  se trattasi del personale appartenente a ruoli
          nazionali".
                 "Art.  506  (Sospensione cautelare e sospensione per
          effetto  di  condanna  penale). - 1. Al personale di cui al
          presente  titolo  si applica quanto disposto dagli articoli
          dal  91  al  99  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
                 2.   I   provvedimenti   di   sospensione  cautelare
          obbligatoria sono disposti:
                   a) dal  provveditore  agli studi, quando si tratta
          di personale appartenente ai ruoli provinciali;
                   b) dal  direttore generale o dal capo del servizio
          centrale   competente,   quando   si  tratta  di  personale
          appartenente ai ruoli nazionali.
                 3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta,
          in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.
                 4.  Se  ricorrano ragioni di particolare urgenza, la
          sospensione  cautelare  puo'  essere disposta dal direttore
          didattico  o  dal  preside, sentito il collegio dei docenti
          per il personale docente, o dal provveditore agli studi per
          il   personale   direttivo,   salvo   convalida   da  parte
          dell'autorita'   competente  cui  il  provvedimento  dovra'
          essere  immediatamente comunicato. In mancanza di convalida
          entro   il   termine  di  dieci  giorni  dall'adozione,  il
          provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
                 5.   La   sospensione   e'  disposta  immediatamente
          d'ufficio  nei  casi  di  cui all'articolo 1, comma 1 della
          legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta
          cessa  quando  nei  confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
          procedere,   di   proscioglimento   o   di   assoluzione  o
          provvedimento  di  revoca  della  misura  di  prevenzione o
          sentenza  di  annullamento  ancorche'  con rinvio. L'organo
          competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi
          del comma 2".
                 "Art.  507.  (Rinvio).  - 1. Per quanto non previsto
          dal   presente   testo   unico  si  applicano,  per  quanto
          compatibili,   le   norme  in  materia  disciplinare  degli
          impiegati civili dello Stato".