Articolo 55-bis 
                     (( (Clausola risolutiva) )) 
 
  (( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 55 sono  riportate  nell'atto  di  alienazione,  del
quale costituiscono obbligazione  ai  sensi  dell'articolo  1456  del
codice civile ed oggetto di apposita  clausola  risolutiva  espressa.
Esse sono anche trascritte,  su  richiesta  del  soprintendente,  nei
registri immobiliari. 
  2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento,  da  parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo  restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione  delle  accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione. ))