Art. 55 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2011.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto  dal  presente  comma   .
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2012.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto   dal   presente   comma.
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro. 
  3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per  l'anno  2010.  Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei
ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in
coerenza  con  quanto  previsto  dai  predetti  commi  74  e  75.  E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata  alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. 
  4. Per  le  manifestazioni  connesse  alla  celebrazione  del  150°
Anniversario dell'unita' d'Italia,  il  fondo  per  il  funzionamento
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  5. Ai  fini  della  proroga  nell'anno  2010  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali il Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato  di  320
milioni di euro per l'anno 2010. 
  6. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di  euro  per
l'anno 2011 e di 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori
spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie
derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 
  7.  Alle  minori  entrate   e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo 7, comma 24, dall'articolo 9, comma  30,  dall'articolo
11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14,
commi  13  e  14,  dall'articolo  17,  comma  1,  dall'articolo   25,
dall'articolo  38,  comma  11,  dall'articolo   39,   commi   le   4,
dall'articolo 41, dall'articolo  50,  comma  1,  dall'articolo  53  e
dall'articolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni  di  euro
per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  a
1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2013, si provvede: 
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16,  dall'articolo  15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo  22,  dall'articolo
23,   dall'articolo   24,   dall'articolo   25,   dall'articolo   26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo  31,  dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo  47,  pari  a
908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro  per
l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012,  a  597,222
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
    b) mediante utilizzo di quota parte  delle  minori  spese  recate
dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro  per  l'anno
2010; 
    c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2010-2012 nell'ambito del programma  "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.