Art. 55 Disposizioni finanziarie 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma . Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro. 3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226. 4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010. 5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010. 6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e di 250 milioni di euro per l'anno 2012, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del precedente periodo sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi le 4, dall'articolo 41, dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede: a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo 47, pari a 908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per l'anno 2010; c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.