Art. 55 
 
                             Validazione 
 
    1. La validazione del progetto posto a base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli esiti  delle  verifiche.  La  validazione  e'
sottoscritta  dal  responsabile  del  procedimento   e   fa   preciso
riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma  7,
del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni
del progettista. 
    2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto
agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di  validazione
o mancata validazione del progetto deve  contenere,  oltre  a  quanto
previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In  merito  la  stazione
appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel
proprio ordinamento. 
    3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento  dei  lavori
devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione  del  progetto
posto a base di gara.