Art. 55 

 

				 
Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza  unico
                               europeo 

 
  1. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.
259, e' inserito il seguente: 
  "Art. 75-bis (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero  di
emergenza unico europeo). - 1. Al Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri  di
indirizzo e coordinamento per l'individuazione e  l'attuazione  delle
iniziative volte alla piena realizzazione  del  numero  di  emergenza
unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva  2002/22/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2009,   anche
attraverso il ricorso ai centri unici  di  risposta.  Fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo   76   il   Ministero   esercita   le
attribuzioni conferite dal  medesimo  articolo  nei  confronti  degli
operatori delle  telecomunicazioni,  ai  fini  dell'attuazione  delle
iniziative individuate ai sensi del presente articolo. 
  2. Per l'esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro
dell'interno si  avvale  di  una  commissione  consultiva  costituita
presso il  medesimo  Ministero  e  composta  dai  rappresentanti  del
Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia  e
delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della  difesa
nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza  Stato-Regioni.
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e  rimborso
spese. 
  3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere  stipulati
protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per  l'utilizzo
di strutture gia' esistenti.".