Art. 55.
(Fondo  nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
                               locale)

   1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche
e  delle  infrastrutture  di interesse locale, promuovere la funzione
delle   autonomie  locali  nella  valorizzazione  delle  risorse  del
territorio   e   nella   soddisfazione   dei  bisogni  primari  delle
popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso
decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con
gli    obiettivi    indicati    dal   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria,  tra  la realizzazione del piano straordinario
delle  infrastrutture  e  delle  opere  di  grandi  dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e'  istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
   2.  I  contributi  erogati  dal  Fondo  di  cui  al  comma  1 sono
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale
indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle
realta' sociali interessate.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente
al   Parlamento,   per  l'acquisizione  del  parere  da  parte  delle
Commissioni  competenti,  un  piano  nel  quale  viene individuata la
destinazione  delle  disponibilita'  del  Fondo.  In  sede  di  prima
applicazione,  per  l'anno  2002, gli interventi ammessi a fruire dei
finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra
quelli   indicati   in   apposita   deliberazione   delle  competenti
Commissioni parlamentari.
   4.  Per  l'anno  2002  la dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni  di  euro.  Per  gli  anni  successivi  il  Fondo puo' essere
rifinanziato  per  gli  interventi di cui al presente articolo con la
procedura  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
   5.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
 
             Nota all'art. 55:
                 -  Per  il  testo dell'art. 11, comma 3, lettera f),
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni, vedasi in nota all'articolo precedente.