Art. 55. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.