(Codice della navigazione-art. 55)
                              Art. 55. 
         (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo). 
 
  L'esecuzione di nuove opere entro una  zona  di  trenta  metri  dal
demanio marittimo o dal  ciglio  dei  terreni  elevati  sul  mare  e'
sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. 
 
  Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione  della
zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere  e'  sottoposta  alla
predetta autorizzazione puo' essere determinata in  misura  superiore
ai trenta metri, con decreto reale, previo parere  del  Consiglio  di
Stato. 
 
  L'autorizzazione  si  intende  negata  se  entro   novanta   giorni
l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. 
 
  L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni
prossimi al mare sono previste in piani regolatori o  di  ampliamento
gia' approvati dall'autorita' marittima. 
 
  Quando siano  abusivamente  eseguite  nuove  opere  entro  la  zona
indicata dai primi  due  comma  del  presente  articolo,  l'autorita'
marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.