(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 55)
                              Art. 55. 
                        Patente dell'esattore 

 
  Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale
sua qualita' e lo abilita espressamente all'esercizio delle  funzioni
inerenti alla riscossione. 
  La patente e' rilasciata in via provvisoria se il prefetto  ritenga
necessario,  per   il   funzionamento   dell'esattoria,   autorizzare
l'esattore  a  procedere   alla   riscossione   anche   prima   della
stipulazione del contratto, purche' sia stata prestata la cauzione. 
  Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al  pubblico  mediante
affissione di appositi avvisi, le generalita' dell'esattore, la  sede
dell'esattoria  e  gli  altri  eventuali  recapiti  dell'esattore   e
l'orario d'ufficio.