Art. 55.
            (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)

  La  morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri
di  cui  all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non
piu'  di  tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla
prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per
gli  oneri  accessori  maturati  sino  a  tale data, maggiorato degli
interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice.
  Ove  il  pagamento  non  avvenga  in udienza, il giudice, dinanzi a
comprovate  condizioni  di difficolta' del conduttore, puo' assegnare
un termine non superiore a giorni novanta.
  In  tal  caso  rinvia  l'udienza  a  non  oltre  dieci giorni dalla
scadenza del termine assegnato.
  La  morosita'  puo'  essere  sanata,  per non piu' di quattro volte
complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al
secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi
per  non  oltre  due  mesi,  e'  conseguente alle precarie condizioni
economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto
e   dipendenti   da  disoccupazione,  malattie  o  gravi,  comprovate
condizioni di difficolta'.
  Il  pagamento,  nei  termini di cui ai commi precedenti, esclude la
risoluzione del contratto.