Art. 55.
                          Bandi di concorso

  I  concorsi sono banditi con decreto del rettore della Universita',
previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.
  Il  bando  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Condizione  per  la partecipazione ai concorsi e' il possesso della
laurea  o  di  titolo  di  studio  equipollente  con  seguito  presso
Universita' straniere.