Art. 55. Bandi di concorso I concorsi sono banditi con decreto del rettore della Universita', previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Condizione per la partecipazione ai concorsi e' il possesso della laurea o di titolo di studio equipollente con seguito presso Universita' straniere.