ART. 55.
             (Assistenti delle Accademie di belle arti)

  E'  indetto  per  una  sola  volta,  entro tre mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  un  concorso  nazionale per titoli a
cattedre  delle  Accademie di belle arti riservato agli assistenti di
ruolo  delle  Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che
abbiano  titolo  all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e
34 della presente legge.
  Il   bando  determina  i  titoli  valutabili,  fra  i  quali  hanno
preminente   valore   quelli   relativi   all'attivita'  artistica  e
professionale, nonche' i relativi punteggi.
  Le  graduatorie del concorso conservano validita' fino a quando non
verra'  modificato  l'attuale  ordinamento  delle  Accademie di belle
arti;  le  nomine  sono gradualmente conferite in relazione al 50 per
cento delle cattedre disponibili, ogni anno.
  La  partecipazione  al  concorso riservato e' limitata alla materia
della  cattedra  corrispondente  al  posto  di  assistente  del quale
l'aspirante e' titolare e a non piu' di un'altra materia.