ART. 55. (Assistenti delle Accademie di belle arti) E' indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge. Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attivita' artistica e professionale, nonche' i relativi punteggi. Le graduatorie del concorso conservano validita' fino a quando non verra' modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili, ogni anno. La partecipazione al concorso riservato e' limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante e' titolare e a non piu' di un'altra materia.