Art. 55 
                        Sopravvenienze attive 
 
  1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o  altri  proventi
conseguiti  a  fronte  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i  ricavi  o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore  a  quello  che  ha
concorso a formare il reddito  in  precedenti  esercizi,  nonche'  la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
  2.  Se  le  indennita'  di  cui  alla  lettera  b)  del   comma   1
dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a  quello
che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti  esercizi,
l'eccedenza puo' essere accantonata ai sensi del comma  4  del  detto
articolo. 
  3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
    a) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli  considerati  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 54; 
    b) i proventi in denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia  l'ammontare  di  tali
proventi, se sia stato accantonato in  apposito  fondo  del  passivo,
concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il
fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite  di
esercizio o i beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso  personale  o
familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci. 
  4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in  denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale  alle  societa'
in nome collettivo o in accomandita semplice dai  propri  soci  e  la
rinuncia dei soci ai crediti derivanti da  precedenti  finanziamenti,
ne' la riduzione  dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di  concordato
fallimentare o preventivo. 
  5. In caso di cessione del contratto di  locazione  finanziaria  il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.