Art. 55.
              Accelerazione del contenzioso tributario
  1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per i quali non e' stata ancora
fissata  l'udienza  di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  apposita  dichiarazione  di  persistenza del loro
interesse   alla   definizione  del  giudizio.  In  assenza  di  tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
    2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto   non  si  fa  luogo  alla  nomina  di  nuovi  giudici  della
Commissione  tributaria  centrale  e  le  sezioni  della  stessa, ove
occorrente,  sono  integrate  esclusivamente  con  i componenti delle
commissioni  tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo vigente del comma 351 dell'art. 1
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008)»:
              «351.  Allo  scopo  di  ridurre  le  spese a carico del
          bilancio   dello   Stato   e  di  giungere  ad  una  rapida
          definizione   delle   controversie   pendenti   presso   la
          Commissione  tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio
          2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
          ridotto  a  21;  le  predette  sezioni  hanno  sede  presso
          ciascuna  commissione  tributaria regionale avente sede nel
          capoluogo   di   ogni   regione  e  presso  le  commissioni
          tributarie  di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali
          sezioni  sono  applicati  come  componenti,  su  domanda da
          presentare  al  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          tributaria  entro  il  31  gennaio  2008,  i  presidenti di
          sezione,  i vice presidenti di sezione e i componenti delle
          commissioni  tributarie  regionali  istituite  nelle stesse
          sedi.  In  difetto  di  domande, il Consiglio di presidenza
          della  giustizia  tributaria provvede d'ufficio entro il 31
          marzo   2008.   Qualora  un  componente  della  Commissione
          tributaria  centrale  sia assegnato ad una delle sezioni di
          cui  al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni
          di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
          commissioni  tributarie  regionali  e  delle commissioni di
          secondo  grado  di  Trento  e  di  Bolzano. I presidenti di
          sezione   ed  i  componenti  della  Commissione  tributaria
          centrale,   nonche'   il   personale  di  segreteria,  sono
          assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre   1972,   n.   636,   su   domanda  da  presentare,
          rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
          tributaria  ed  al  Dipartimento  per  le politiche fiscali
          entro  il  31  gennaio  2008, a una delle sezioni di cui al
          primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al
          personale   di   segreteria  della  Commissione  tributaria
          centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente
          non spetta il trattamento di missione.».