Art. 55. 1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle localita', specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondita' e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale. 2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.