Art. 55. (Margarine) 1. L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di 'margarina'. 2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione 'margarina leggera a ridotto tenore di grassi', delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento. 3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione 'margarina leggera a basso tenore di grassi', dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento. 4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge. 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di 'grasso idrogenato'". 2. E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.
Nota all'art. 55: - La legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 12 dicembre 1951. L'art. 6 recitava: "Art. 6. - Le miscele ed emulsioni confenzionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2% di umidita' hanno la denominazione generica ed obbligatoria di 'margarina'. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di 'grasso idrogenato'. Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti".