Art. 55. Istituzione delle scuole elementari 1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi. 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi e' ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole. 3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessita' derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico. 4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto dall'articolo 51. 5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole. 6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare e' stabilito in 5000 posti.