Art. 55. Disposizioni varie Valutazione del Tesoro e indirizzi del Governo per le Ferrovie 1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attivita' di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditivita', del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della societa'. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda. Risorse e personale pubblici per associazioni di dipendenti 2. E' abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Prezzi delle forniture del Poligrafico 3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni. Prezzi per il 1998 4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. Delega per trasferire alle regioni le funzioni relative al rifornimento idrico alle isole minori 5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore e fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio; b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacita' operativa delle unita' di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio. Sezioni elettorali 6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni". Riduzione delle sezioni 7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile. Riduzione delle spese elettorali 8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sara' determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato. Contenimento dell'uso di immobili locati nella P.A. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente. Debiti locativi da estinguere in sede di acquisto di immobili di enti previdenziali 10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosita' locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante versamento rateale, secondo modalita' e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi. Estinzione di crediti degli enti soppressi 11. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria". All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvalersi anche". Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560. Oneri dello Stato per interessi dell'ANAS 12. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' aggiunto il seguente periodo: "Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte". Infrastrutture ferroviarie nel Brennero 13. A decorrere dal 1 gennaio 1998 la societa' Autostrada del Brennero S.p.a. e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento e' effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avverra' in base a un piano di investimento da presentare dalla societa' Autostrada del Brennero S.p.a. entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilita' su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. Finalita' degli interventi per l'agricoltura e delega per il riordino del settore 14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attivita' produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economicofinanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitivita', favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro; b) accrescimento delle capacita' concorrenziali del sistema agroalimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari; c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agroindustriale; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore. Utilizzo di stanziamenti comunitari 15. Per le finalita' di cui al comma 14 il Governo e' autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97, della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformita' alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali. Tariffe telefoniche per imprese editrici 16. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi". Termine per interventi in zone alluvionate 17. Per la realizzazione degli interventi gia' approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5- octies , del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1998. Tassa sui marmi di Carrara 18. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti sociali"; b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", entro i limiti massimi della tariffa medesima," e le parole: ", mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie"; c) al secondo comma, secondo periodo, e' soppressa la parola: "minima". Riserve naturali 19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Agevolazioni per i gestori di mercati 20. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale,". Agevolazioni fiscali per il settore della pesca 21. Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Residui passivi dell'ANAS 22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Adeguamento delle entrate proprie dell'ANAS 23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non puo' superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto. Contratti di acquisto di servizi di stampa informativi 24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Avanzi di amministrazione dell'AIMA 25. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. Risultanze contabili dell'AIMA 26. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea. Requisiti delle imprese editrici di quotidiani 27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro". Art. 55
Note all'art. 55: - Il testo degli artt. 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e', rispettivamente, il seguente: "Art. 6. - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire, sul piano della contabilita', la separazione delle attivita' relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. L'aiuto concesso ad una di queste due attivita' non puo' essere trasferito all'altra. I conti relativi a queste due attivita' sono tenuti in modo tale da riflettere tale divieto. 2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che detta separazione, comporti sezioni organiche distinte all'interno di una stessa impresa o che la gestione dell'infrastruttura sia esercitata da un ente distinto". "Art. 7. - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze globali della comunita'. Essi vigilano sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza e sul controllo della loro applicazione. 2. Gli Stati membri possono incaricare le imprese ferroviarie o qualunque altro gestore di gestire detta infrastruttura, in particolare conferire loro la responsabilita' in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che tale gestione comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario. 3. Gli Stati membri possono inoltre concedere al gestore dell'infrastiuttura, in osservanza degli articoli 77, 92 e 93 del trattato, un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione e delle esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi investimenti". "Art. 8. - Il gestore dell'infrastruttura applica alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria da lui gestita un canone di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Previa consultazione di detto gestore, gli Stati membri definiscono le modalita' per la fissazione del canone. Il canone di utilizzazione e' calcolato in modo da evitare discriminazioni tra le imprese ferroviarie e puo' tenere in particolare conto del totale dei chilometri percorsi, della composizione del treno e di ogni esigenza specifica in relazione a fattori quali la velocita', il carico per asse e il grado o il periodo di utilizzazione dell'infrastruttura". - Il testo dell'art. 10 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, era il seguente: "Art. 10. - E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994". - Il testo dell'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) e' il seguente: "Art. 18. - La determinazione dei prezzi delle forniture e' effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una Commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta: 1) dal Provveditore generale dello Stato da un suo delegato, che la presiede; 2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato; 3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato; 4) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato designato dal Provveditore generale". - Il testo dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861 (Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori) e' il seguente: "Art. 4. - Il Ministero della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati. Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina mercantile. Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile. Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza". - Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 34. - Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono diffidie l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non infrriore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizioni del corpo elettorale in sezioni". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale) e' il seguente: "Art. 17. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonche' le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro. Nel caso di contemporaneita' di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo. In qualunque caso di contemporaneita' di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa totale. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti". - Il testo dell'art. 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) e' il seguente: "Art. 55. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono a carico dello Stato. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Lo Stato e' tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorita' dei Paesi della Comunita' europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonche' per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunita', e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 39. - Il D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare". - Il testo del terzo comma dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), a seguito delle integrazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le L. 200.000. Icrediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria". - Il testo del secondo comma dell'art. 11 della gia' citata legge n. 1404/1956, cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "4. Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro puo' avvalersi anche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato". - Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) era il seguente: " d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro gia' di proprieta' degli enti previdenziali disciolti". - Il testo della lettera e) del comma 15 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987), a seguito dell' integrazione apportata dal presente articolo, e' il seguente: " e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS e' autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura e' determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potra' essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento e' contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte". - Il regolamento (CE) n. 724/1997 del Consiglio del 22 aprile 1997 determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli. - Il regolamento (CE) n. 805/1997 della Commissione del 2 maggio 1997 reca modalita' di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili. - Il regolamento (CE) n. 806/1997 della Commissione del 2 maggio 1997 fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana. - Il testo del primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dal presente articolo e' il seguente: "A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali". - Il decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 reca: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". - Il testo del comma 5- octies dell'art. 12 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' il seguente: "5- octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1997". - Il testo dell'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara), a seguito delle modificazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: " Articolo unico . - E' istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio o trasportati fuori di esso. Detta tassa e' applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio comunale sentite le parti sociali. Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilira' la misura in cui la tassa stessa dovra' essere percotta per l'anno successivo tuttavia quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potra' in anticipazione fissare per piu' anni la misura della tassa stessa. Potra' il comune, con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 fobbraio 1903, n. 50; ed una parte in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e' abrogato il regio decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dollo Stato". - Il titolo della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' il seguente: "Legge quadro sulle aree protette". - Il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (si veda in nota all'art. 39) e' il seguente: "43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362". - Il testo del primo periodo del comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale: 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati; 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari: a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno; b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale". - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 aprile 1997 e' relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attivita' di pesca praticate dai pescatori italiani. - Il regolamento (CE) n. 3699/1993 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. - Il testo dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e' il seguente: "Art. 10 (Istituzione del "Fondo centrale per il credito peschereccio). - E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo centrale per il credito peschereccio" per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalita' stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonche' le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che e' tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile. Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il "Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio" di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge. Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorita' acquisite, purche' compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo l. La documentazione gia' presentata e' valida purche' conforme alle disposizioni della presente legge. Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno. Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo l del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523". - Il testo delle lettere c) e f) del secondo comma dell'art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e', rispettivamente il seguente: " c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali; d) (Omisis); e) (Omisis); f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge". - Il testo del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242 (Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade) e' il seguente: "1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti: il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente; i proventi derivanti dall'attivita' di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonche' dai corrispettivi relativi alle attivita' di erogazione dei servizi; i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione; i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimomali". - Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 reca norme relative al nuovo codice della strada. - Il testo dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 (Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata-A.N.S.A.) e' il seguente: "Art. 2. - La Presidenza del consiglio dei Ministri e' autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero. Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni". - Il testo della lettera b) del secondo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e' il seguente: b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi". - Il testo della lettera a) del primo comma dell'art. 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA) "a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle dsponibilita' finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio". - Il testo del sesto comma dell'art. 10 della sopracitata legge n. 610/1982 e' il seguente: "Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE". - Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa), come modificato dal primo periodo del comma 29 dell'art. 2 della piu' volte citata legge n. 549/1995, era il seguente: "2. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forrna societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro".