Art. 55.
             Localizzazione di opere di interesse statale
  1.  Le  procedure  di   localizzazione  delle  opere  pubbliche  di
interesse  di  amministrazioni diverse  dalle  regioni  e dagli  enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da
parte  dell'amministrazione  interessata,  di un  quadro  complessivo
delle opere e degli  interventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
  2.  Nei  casi di  variazione  degli  strumenti urbanistici  vigenti
conseguente  all'approvazione  di  progetti  di  opere  e  interventi
pubblici,  l'amministrazione  procedente  e'  tenuta  a  predisporre,
insieme   al   progetto,   uno   specifico   studio   sugli   effetti
urbanisticoterritoriali e  ambientali dell'opera o  dell'intervento e
sulle  misure  necessarie  per  il  suo  inserimento  nel  territorio
comunale.