Art. 55 
     Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari 
 
  1. La CONSOB, in caso di necessita' e urgenza, puo' disporre in via
cautelare la sospensione  del  promotore  finanziario  dall'esercizio
dell'attivita' per un periodo massimo  di  sessanta  giorni,  qualora
sussistano elementi  che  facciano  presumere  l'esistenza  di  gravi
violazioni di legge ovvero di  disposizioni  generali  o  particolari
impartite dalla CONSOB. 
  2. La CONSOB puo' disporre in via cautelare, per un periodo massimo
di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita'  qualora  il
promotore finanziario sia sottoposto a  una  delle  misure  cautelari
personali del libro IV, titolo I, capo II, del  codice  di  procedura
penale o assuma la qualita' di imputato  ai  sensi  dell'articolo  60
dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: 
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V  del  codice  civile  e
nella legge fallimentare; 
b) delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la   fede
   pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine  pubblico,  contro
   l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; 
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; 
d) reati previsti dal presente decreto. 
 
          Nota all'art. 55: 
            - Il Titolo VIII del D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996,  n.
          415, disciplina le sanzioni, penali ed  amministrative,  in
          materia bancaria e finanziaria.