Art. 55 
 
 
                      Punti di contatto europei 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le
politiche europee: 
    a) costituisce punto di contatto nazionale  per  la  cooperazione
amministrativa tra autorita' competenti nazionali ed europee ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.
59, e provvede alle notifiche di cui  all'articolo  13  del  medesimo
decreto legislativo n. 59 del 2010; 
    b)  assolve  i  compiti  di  coordinatore  nazionale  presso   la
Commissione  europea  e  di  punto  nazionale  di  contatto  per   le
informazioni  e  l'assistenza  sui  riconoscimenti  delle  qualifiche
professionali  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia. 
 
          Note all'art. 55: 
              -  Il  testo  degli  articoli  36  e  13  del   decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   (Attuazione   della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23  aprile
          2010, n. 94, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  36   (Cooperazione   tra   autorita'   nazionali
          competenti). - 1. Al fine di garantire  forme  efficaci  di
          cooperazione amministrativa  tra  le  autorita'  competenti
          degli  Stati  membri,  le  autorita'  competenti   di   cui
          all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano
          il  sistema  telematico  di  assistenza  reciproca  con  le
          autorita'  competenti  degli  Stati   dell'Unione   europea
          istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal
          Market Information. 
              2.  Le  richieste  di  informazioni,  le  richieste  di
          verifiche, ispezioni e indagini di cui  agli  articoli  37,
          38, 39 e 40,  nonche'  il  meccanismo  di  allerta  di  cui
          all'articolo 41 e lo  scambio  di  informazioni  su  misure
          eccezionali relative alla  sicurezza  dei  servizi  di  cui
          all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema  IMI  di
          cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio -  Dipartimento
          per   il   coordinamento   delle   politiche    comunitarie
          costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione
          amministrativa  tra  autorita'   competenti   nazionali   e
          comunitarie. 
              3. Ferme restando le competenze delle autorita' di  cui
          all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto  nazionale
          cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI,
          in particolare: 
                a)  convalida  la   registrazione   delle   autorita'
          competenti nazionali nel sistema; 
                b) supporta lo scambio di informazioni tra  autorita'
          competenti; 
                c) coordina le richieste informative fatte  da  altri
          Stati membri; 
                d)     assiste      le      autorita'      competenti
          nell'individuazione delle amministrazioni  competenti  alle
          quali rivolgersi; 
                e) assiste le autorita' competenti per  garantire  la
          mutua assistenza; 
                f) notifica alla Commissione  le  richieste  connesse
          con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41. 
              4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo  della  rete
          IMI sono disciplinate  con  decreto  del  Ministro  per  le
          politiche europee, di concerto con i Ministri interessati. 
              5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare
          le  azioni  disciplinari  o  amministrative  promosse,   le
          sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive  relative
          all'insolvenza  o  alla  bancarotta   fraudolenta   assunte
          dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore  e
          che  siano  direttamente  pertinenti  alla  competenza  del
          prestatore o alla sua affidabilita' professionale. 
              6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma
          1,  lettera  i),  responsabili  del   controllo   e   della
          disciplina delle attivita' dei servizi, si  registrano  nel
          sistema di cui al comma 1. 
              7.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  delle  politiche  comunitarie  convalida   la
          registrazione  delle  autorita'  competenti  nel   sistema,
          accreditando  presso  la  Commissione  europea  i  soggetti
          abilitati ad operare. 
              8.  Restano  ferme  le  iniziative  nel  settore  della
          cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in
          particolare in  materia  di  scambio  di  informazioni  tra
          autorita'  degli  Stati  membri  preposte  all'applicazione
          della legge e di casellari giudiziari.». 
              «Art.  13  (Notifiche).  -  1.  L'efficacia  di   nuove
          disposizioni che prevedono i requisiti di cui  all'articolo
          12, comma 1,  e'  subordinata  alla  previa  notifica  alla
          Commissione europea. 
              2. Le autorita' competenti comunicano  alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento   per   il
          coordinamento delle politiche comunitarie - i  progetti  di
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento   per   il
          coordinamento delle politiche comunitarie -  notifica  alla
          Commissione europea detti requisiti e  ne  da'  contestuale
          comunicazione all'autorita' competente. 
              3.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie   -   trasmette,   altresi',   alle   autorita'
          competenti i requisiti elencati all'articolo 12  notificati
          alla Commissione dagli altri Stati membri  e  le  eventuali
          decisioni   assunte   dalla   Commissione   nei   confronti
          dell'Italia e degli Stati membri. 
              4. La notifica di un progetto di disposizione ai  sensi
          del decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427,  di
          recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di
          cui al comma 1.». 
              - Il testo dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  9
          novembre  2007,  n.   206   (Attuazione   della   direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
          adegua  determinate  direttive  sulla  libera  circolazione
          delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria   e
          Romania), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9  novembre
          2007, n. 261, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 6 (Punto di contatto). - 1. Il  Dipartimento  per
          il coordinamento  delle  politiche  comunitarie  assolve  i
          compiti di: 
                a)  Coordinatore  nazionale  presso  la   Commissione
          europea; 
                b) Punto nazionale di contatto per le informazioni  e
          l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente  decreto
          legislativo. 
              2. Il coordinatore  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)
          promuove: 
                a) una applicazione uniforme del presente decreto  da
          parte delle autorita' di cui all'articolo 5; 
                b) la circolazione  di  ogni  informazione  utile  ad
          assicurare  l'applicazione   del   presente   decreto,   in
          particolare quelle relative alle condizioni d'accesso  alle
          professioni regolamentate. 
              3.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  5  mettono  a
          disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a)
          le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della
          predisposizione della relazione biennale  sull'applicazione
          del  presente  decreto  da  trasmettere  alla   Commissione
          europea. 
              4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b): 
                a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli
          altri  Stati  membri  le   informazioni   utili   ai   fini
          dell'applicazione del presente  decreto  e  in  particolare
          informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le
          professioni e il loro esercizio  compresa  la  legislazione
          sociale ed eventuali norme deontologiche; 
                b)  assiste,   se   del   caso,   i   cittadini   per
          l'ottenimento dei  diritti  attribuiti  loro  dal  presente
          decreto  cooperando  con  le   autorita'   competenti.   Su
          richiesta della  Commissione  europea,  entro  due  mesi  a
          partire dalla data di ricevimento  di  tale  richiesta,  il
          punto di contatto assicura le  informazioni  sui  risultati
          dell'assistenza prestata; 
                c) valuta le questioni  di  particolare  rilevanza  o
          complessita', congiuntamente con  un  rappresentante  delle
          regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
          Stato-regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              5. L'Autorita' competente di cui  all'articolo  5  puo'
          istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai
          riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di
          cui alle lettere a) e b) del comma 4. I  casi  trattati  ai
          sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al  punto  di
          contatto di cui al comma 1, lettera b). 
              6.   Della   attivazione   del   punto   di    contatto
          l'amministrazione  competente  ai  sensi  dell'articolo   5
          informa  il  Dipartimento  per   il   coordinamento   delle
          politiche  comunitarie,  ai   fini   dell'esercizio   delle
          competenze   a   questo   attribuite   quale   coordinatore
          nazionale.».