Art. 55 
 
(Norma interpretativa in materia di  rimborsi  IVA  alle  agenzie  di
                              viaggio) 
 
  1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata  dalla  Corte
di giustizia dell'Unione europea, l'articolo  74-ter,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di  beni  e
sulle prestazioni  di  servizi,  di  cui  al  comma  2  dello  stesso
articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di  viaggio
stabilite  fuori  dell'Unione  europea  a   diretto   vantaggio   dei
viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di risorse proprie del  bilancio  dell'Unione  europea,  sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati;  altresi'
non si da' luogo alla restituzione delle  somme  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, risultino gia'  rimborsate  e
successivamente   recuperate   dagli   uffici    dell'amministrazione
finanziaria.