Art. 55 
 
                  Autorizzazione all'accesso CIFRA 
 
  1. Il personale che ha necessita' di accedere ai materiali ed  alla
documentazione COMSEC, sui quali e'  apposta  l'indicazione  "CIFRA",
deve possedere un'apposita autorizzazione all'accesso CIFRA. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 presuppone la  necessita'  di
avere  costante  accesso  ai  materiali  "CIFRA"  ed  e'   rilasciata
dall'UCSe  all'organo  di  sicurezza  dell'amministrazione,  ente   o
operatore economico di  appartenenza  sulla  base  del  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    −  esclusiva  cittadinanza  italiana   per   gli   incarichi   di
Funzionario  o  Ufficiale  COMSEC,  Funzionario  o  Ufficiale  COMSEC
designato, custode del materiale CIFRA e relativi sostituti; 
    − cittadinanza italiana per gli altri incarichi COMSEC; 
    − Nulla Osta di Sicurezza in corso di validita'; 
    − adeguata conoscenza delle misure di protezione e delle norme di
gestione dei materiali crittografici; 
    − dichiarazione di accettazione di responsabilita'. 
  3. L'autorizzazione all'accesso CIFRA ha validita' di  cinque  anni
ed e' revocata al venir meno di uno dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio,  ovvero  per  motivi  di  carattere  disciplinare   o   per
comprovata negligenza. 
  4. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare le articolazioni centrali e
periferiche dell'Organizzazione nazionale di sicurezza al rilascio ed
alla revoca dell'autorizzazione all'accesso CIFRA  su  richiesta  del
Funzionario o Ufficiale COMSEC dell'Organo centrale di sicurezza.  In
ogni caso, per  i  Funzionari  o  Ufficiali  COMSEC,  i  Custodi  del
materiale CIFRA ed i sostituti  custodi  del  materiale  CIFRA  delle
societa' e delle amministrazioni, limitatamente agli Organi  centrali
di sicurezza, le predette autorizzazioni sono rilasciate dall'UCSe. 
  5. Dei provvedimenti adottati e' data  comunicazione  all'UCSe  che
detiene e aggiorna l'elenco delle  autorizzazioni  all'accesso  CIFRA
rilasciate. 
  6. La cessione di materiali e documentazione COMSEC ad altri  Stati
e' subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tecnici.