Art. 55 Autorizzazione all'accesso CIFRA 1. Il personale che ha necessita' di accedere ai materiali ed alla documentazione COMSEC, sui quali e' apposta l'indicazione "CIFRA", deve possedere un'apposita autorizzazione all'accesso CIFRA. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 presuppone la necessita' di avere costante accesso ai materiali "CIFRA" ed e' rilasciata dall'UCSe all'organo di sicurezza dell'amministrazione, ente o operatore economico di appartenenza sulla base del possesso dei seguenti requisiti: − esclusiva cittadinanza italiana per gli incarichi di Funzionario o Ufficiale COMSEC, Funzionario o Ufficiale COMSEC designato, custode del materiale CIFRA e relativi sostituti; − cittadinanza italiana per gli altri incarichi COMSEC; − Nulla Osta di Sicurezza in corso di validita'; − adeguata conoscenza delle misure di protezione e delle norme di gestione dei materiali crittografici; − dichiarazione di accettazione di responsabilita'. 3. L'autorizzazione all'accesso CIFRA ha validita' di cinque anni ed e' revocata al venir meno di uno dei requisiti previsti per il rilascio, ovvero per motivi di carattere disciplinare o per comprovata negligenza. 4. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare le articolazioni centrali e periferiche dell'Organizzazione nazionale di sicurezza al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'accesso CIFRA su richiesta del Funzionario o Ufficiale COMSEC dell'Organo centrale di sicurezza. In ogni caso, per i Funzionari o Ufficiali COMSEC, i Custodi del materiale CIFRA ed i sostituti custodi del materiale CIFRA delle societa' e delle amministrazioni, limitatamente agli Organi centrali di sicurezza, le predette autorizzazioni sono rilasciate dall'UCSe. 5. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione all'UCSe che detiene e aggiorna l'elenco delle autorizzazioni all'accesso CIFRA rilasciate. 6. La cessione di materiali e documentazione COMSEC ad altri Stati e' subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tecnici.