Art. 55 
 
             Fondo per la progettazione degli interventi 
              di mitigazione del rischio idrogeologico 
 
  1. Al fine  di  consentire  la  celere  predisposizione  del  Piano
nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo  le  necessarie
attivita'   progettuali,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo  per
la progettazione degli interventi contro  il  dissesto  idrogeologico
cui affluiscono le risorse assegnate per le  medesime  finalita'  dal
CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonche' le risorse
imputate  agli  oneri  di  progettazioni  nei  quadri  economici  dei
progetti  definitivi  approvati,  ove  la  progettazione  sia   stata
finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento
del Fondo e' disciplinato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.