Art. 55 
 
 
                 (Sistemi dinamici di acquisizione) 
 
  1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi' come
generalmente disponibili sul mercato, soddisfano  le  esigenze  delle
stazioni appaltanti, e' possibile avvalersi di un sistema dinamico di
acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e' un  procedimento
interamente  elettronico  ed  e'  aperto  per  tutto  il  periodo  di
efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i  criteri  di
selezione. Puo' essere diviso  in  categorie  definite  di  prodotti,
lavori o servizi sulla base  delle  caratteristiche  dell'appalto  da
eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento  al
quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o
a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 
  2.  Per l'aggiudicazione nell'ambito  di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la
procedura ristretta di cui all'articolo 61.  Tutti  i  candidati  che
soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il  numero
dei candidati  ammessi  non  deve  essere  limitato  ai  sensi  degli
articoli 91 e 135, comma 3. Le stazioni appaltanti che  hanno  diviso
il sistema in categorie di prodotti, lavori o  servizi  conformemente
al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna
categoria. 
  3.  Nei  settori   ordinari,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini: 
  a)  il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara o, se un avviso di preinformazione e'  utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara,  dalla  data  d'invio  dell'invito  a
confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini  per  la
ricezione delle domande di partecipazione una volta  che  l'invito  a
presentare  offerte  per  il  primo  appalto  specifico  nel  sistema
dinamico di acquisizione e' stato inviato; 
  b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  almeno
dieci giorni dalla data  di  trasmissione  dell'invito  a  presentare
offerte. Se del caso si applica l'articolo 62, comma 5. 
  4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini: 
  a)  il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni dalla data  di
trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di  gara
e' usato un avviso periodico  indicativo,  dell'invito  a  confermare
interesse. Non sono applicabili ulteriori termini  per  la  ricezione
delle  domande  di  partecipazione  dopo   l'invio   dell''invito   a
presentare offerte per il primo appalto specifico; 
  b)  il termine minimo per la ricezione delle offerte e'  di  almeno
dieci giorni dalla data  di  trasmissione  dell'invito  a  presentare
offerte. Si applica all'articolo 61, comma 5. 
  5. Tutte le comunicazioni nel quadro  di  un  sistema  dinamico  di
acquisizione sono effettuate  esclusivamente  con  mezzi  elettronici
conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. 
  6.  Per aggiudicare appalti nel quadro di un  sistema  dinamico  di
acquisizione, le stazioni appaltanti: 
  a)  pubblicano un avviso di indizione di  gara  precisando  che  si
tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 
  b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la  quantita'
stimata  degli  acquisti  previsti,  nonche'  tutte  le  informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico  d'acquisizione,  comprese
le modalita' di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico
utilizzato  nonche'  le  modalita'  e  le  specifiche   tecniche   di
collegamento; 
  c)  indicano  un'eventuale  divisione  in  categorie  di  prodotti,
lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; 
  d)  offrono accesso libero, diretto e  completo,  ai  documenti  di
gara a norma dell'articolo 74. 
  7.  Le  stazioni  appaltanti  concedono  a  tutti   gli   operatori
economici, per il  periodo  di  validita'  del  sistema  dinamico  di
acquisizione, la  possibilita'  di  chiedere  di  essere  ammessi  al
sistema alle condizioni di cui  ai  commi  da  2  a  4.  Le  stazioni
appaltanti valutano tali domande in  base  ai  criteri  di  selezione
entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il  termine  puo'
essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi  in  singoli  casi
motivati,   in   particolare   per   la   necessita'   di   esaminare
documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i  criteri
di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo,  secondo  e
terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per  il
primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non  sia
stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di
valutazione, purche' durante il periodo di valutazione prorogato  non
sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni  appaltanti
indicano  nei  documenti  di  gara  la  durata  massima  del  periodo
prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti  comunicano
al piu'  presto  all'operatore  economico  interessato  se  e'  stato
ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. 
  8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti  ammessi  a
presentare un'offerta per  ogni  specifico  appalto  nell'ambito  del
sistema dinamico di acquisizione,  conformemente  all'articolo  75  e
all'articolo 153. Se il sistema dinamico  di  acquisizione  e'  stato
suddiviso in  categorie  di  prodotti,  lavori  o  servizi,  stazioni
appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla  categoria  che
corrisponde allo specifico  appalto  a  presentare  un'offerta.  Esse
aggiudicano l'appalto: 
  a)  nei  settori  ordinari,  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta sulla base dei criteri di  aggiudicazione  enunciati
nel  bando  di  gara  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico   di
acquisizione o, se un avviso di preinformazione  e'  utilizzato  come
mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; 
  b)  nei  settori  speciali,  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta sulla base dei criteri di  aggiudicazione  enunciati
nel  bando  di  gara  per  l'istituzione  del  sistema  dinamico   di
acquisizione, nell'invito a  confermare  interesse,  o,  quando  come
mezzo di indizione di gara si usa  un  avviso  sull'esistenza  di  un
sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. 
  9. I criteri  di  cui  al  comma  8,  lettere  a)  e  b),  possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 
  10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono
esigere, in qualsiasi momento nel periodo di  validita'  del  sistema
dinamico di acquisizione,  che  i  partecipanti  ammessi  innovino  o
aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,
entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui  e'  trasmessa  tale
richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si  applica  per  tutto  il
periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
  11. Nei settori speciali, gli  enti  aggiudicatori  che,  ai  sensi
dell'articolo 136,  applicano  motivi  di  esclusione  e  criteri  di
selezione previsti dagli  articoli  80  e  83,  possono  esigere,  in
qualsiasi momento nel periodo di validita' del  sistema  dinamico  di
acquisizione, che i partecipanti ammessi  innovino  o  aggiornino  il
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data in  cui  e'  trasmessa  tale  richiesta.
L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per  tutto  il  periodo  di
validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
  12 Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara
il periodo di validita' del sistema dinamico  di  acquisizione.  Esse
informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale  periodo  di
validita' utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
  a) se il periodo di validita' e' modificato  senza  porre  fine  al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione
di gara per il sistema dinamico di acquisizione; 
  b) se e' posto termine al sistema, un avviso di  aggiudicazione  di
cui agli articoli 98 e 129, comma 2. 
  13. Non possono essere posti a  carico  degli  operatori  economici
interessati o partecipanti al  sistema  dinamico  di  acquisizione  i
contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del  periodo
di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
  14. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche  avvalendosi
di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo  gli   strumenti   organizzativi   ed   amministrativi,
elettronici e telematici e curando l'esecuzione di  tutti  i  servizi
informatici, telematici e di consulenza necessari.