Art. 55 
 
                      Modifiche all'articolo 70 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 70 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  AgID  definisce  i  requisiti  minimi  affinche'  i  programmi
informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni  siano  idonei
al riuso da parte  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  con
riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita'  di
inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
gestita da AgID.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 55: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  70  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  70  (Banca  dati   dei   programmi   informatici
          riutilizzabili) 
              1.  AgID  definisce  i  requisiti  minimi  affinche'  i
          programmi   informatici    realizzati    dalle    pubbliche
          amministrazioni siano idonei al riuso  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a  singoli
          moduli. Sono altresi' definite le modalita' di  inserimento
          nella banca dati dei programmi  informatici  riutilizzabili
          gestita da AgID. 
              2. (abrogato).»