Articolo 55 Inversione dell'onere della prova 1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, e' considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato. 2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi e' una probabilita' sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico. 3. Nella produzione della prova contraria e' preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.