Art. 55 
 
 
                      (Premi di produttivita') 
 
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma
189 e' sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che  coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta  di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico  del  datore
di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia  ed  i
superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma  182  non
superiore a 800 euro. Sulla medesima  quota,  non  e'  dovuta  alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota  di
erogazioni di cui al presente comma  e'  corrispondentemente  ridotta
l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici." 
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e  le  somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sottoscritti  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i  contratti
stipulati anteriormente a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni gia' vigenti alla medesima data.