Art. 55
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui
all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che
disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle
relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare,
degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o
di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce
degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo
settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme
di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa
definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente,
degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e
delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e
delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.
Note all'art. 55:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si
veda nelle note all'art. 53.