(Allegato-Dichiarazione congiunta n. 1)
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma  10  (Ferie  e
festivita'), le parti si danno reciprocamente atto che, in base  alle
circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma  8,  del
decreto-legge n. 95 convertito nella legge  135  del  2012  (MEF-Dip.
Ragioneria generale stato prot. 77389 del 14 settembre 2012  e  prot.
94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del  6
agosto 2012 e  prot.  40033  dell'8  ottobre  2012),  all'atto  della
cessazione del servizio le ferie non fruite sono  monetizzabili  solo
nei casi in  cui  l'impossibilita'  di  fruire  delle  ferie  non  e'
imputabile  o  riconducibile  al  dirigente  come  nelle  ipotesi  di
decesso, malattia e infortunio, risoluzione del  rapporto  di  lavoro
per inidoneita' fisica permanente e  assoluta,  congedo  obbligatorio
per maternita' o paternita'.