DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 10 (Ferie e festivita'), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.