Art. 55 
 
                Misure a favore della competitivita' 
                       delle imprese italiane 
 
  1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9
luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare
esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali
sussistono  accordi  di  cooperazione  o  di   reciproca   assistenza
tecnico-militare, puo'  svolgere,  tramite  proprie  articolazioni  e
senza  assunzione  di  garanzie  di  natura  finanziaria,   attivita'
contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per  l'acquisizione
di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche  in
uso alle Forze  armate  e  per  le  correlate  esigenze  di  sostegno
logistico e assistenza  tecnica,  richiesti  dai  citati  Stati,  nei
limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.». 
  ((1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti  a
sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma  1,  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) gli operatori  nazionali  che  ottengano  finanziamenti  in
Italia  o  all'estero  da  banche  nazionali  o  estere   ovvero   da
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti  del
pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »; 
      b) alla lettera  b),  dopo  le  parole:  «banche,  nazionali  o
estere,» sono inserite le seguenti: «e  gli  intermediari  finanziari
autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'   di   concessione    di
finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti  del  pubblico,  ai
sensi del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 537-ter  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 537-ter (Cooperazione con  altri  Stati  per  i
          materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale).
          - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi,
          delle norme e delle procedure in materia di esportazione di
          materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio  1990,  n.
          185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine   di
          soddisfare esigenze di approvvigionamento  di  altri  Stati
          esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o  di
          reciproca  assistenza   tecnico-militare,   puo'   svolgere
          tramite  proprie  articolazioni  e  senza   assunzione   di
          garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di
          supporto  tecnico-amministrativo  per   l'acquisizione   di
          materiali di armamento  prodotti  dall'industria  nazionale
          anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze
          di sostegno logistico e assistenza tecnica,  richiesti  dai
          citati  Stati,  nei   limiti   e   secondo   le   modalita'
          disciplinati nei predetti accordi. 
                2. Con regolamento adottato, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
          Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa
          delle disposizioni di cui al presente articolo. 
                3. Le somme  percepite  per  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti per le attivita' di cui al comma 1  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          integralmente riassegnate  ai  fondi  di  cui  all'articolo
          619.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni  in
          materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L.  15  marzo
          1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  15  (Destinatari  per  la  corresponsione  dei
          contributi). - 1.  I  destinatari  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 14 sono: 
                  a)   gli   operatori   nazionali   che    ottengano
          finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali  o
          estere  ovvero  da  intermediari   finanziari   autorizzati
          all'esercizio    dell'attivita'    di    concessione     di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  nei  confronti  del
          pubblico, ai sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  b) le banche, nazionali o estere e gli intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'   di
          concessione di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  nei
          confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          concedano finanziamenti agli  operatori  nazionali  o  alla
          controparte estera; 
                  c)  gli  acquirenti  esteri  di  beni   e   servizi
          nazionali,  nonche'  i   committenti   esteri   di   studi,
          progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».