Art. 55-ter 
 
Disciplina  dell'uso  di  prodotti  fitosanitari   da   parte   degli
                   utilizzatori non professionali 
 
  ((1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute  22
gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per 42 mesi»; 
      2) al comma 2, le parole: «di 24 mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di 42 mesi»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «8-bis. L'allegato al presente decreto non si  applica  nella
fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti  e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi  e
i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «per  24  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «8-bis. L'allegato al presente decreto non si  applica  nella
fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti  e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi  e
i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 7 e  8  del  decreto
          del  Ministro  della  salute  22  gennaio   2018,   n.   33
          (Regolamento sulle misure  e  sui  requisiti  dei  prodotti
          fitosanitari per un uso sicuro da parte degli  utilizzatori
          non professionali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Misure transitorie concernenti i  PFnPO).  -
          1. I prodotti fitosanitari che, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, risultano autorizzati  per  il
          trattamento  delle  piante  ornamentali  e  dei  fiori   da
          balcone, da  appartamento  e  da  giardino  domestico  sono
          provvisoriamente consentiti per  l'uso  non  professionale,
          nella categoria dei PFnPO, per 42 mesi dalla suddetta data.
          L'etichetta e' modificata con l'inserimento della  dicitura
          «Prodotto fitosanitario  destinato  agli  utilizzatori  non
          professionali  con  validita'  fino  al  (termine  definito
          secondo il criterio sopra riportato)» e l'aggiunta dopo  il
          nome commerciale della sigla PFnPO. 
                2. Se i prodotti di cui al precedente comma risultano
          autorizzati con data di scadenza antecedente il termine  di
          42 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista
          dicitura. 
                3. Il termine di cui  al  comma  1  si  applica  alla
          commercializzazione,   alla   vendita   al   dettaglio    e
          all'impiego. 
                4.  I  prodotti  di  cui  al  presente  articolo   si
          intendono destinati esclusivamente  agli  utilizzatori  non
          professionali come definiti  all'articolo  2  del  presente
          decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto. 
                5. Ai fini della modifica dell'etichetta  le  imprese
          interessate alle  misure  di  cui  al  comma  1  presentano
          istanza   di   variazione    amministrativa,    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 290 del 2001, entro e  non  oltre  45  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
          conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero  della
          salute e pubblicate sul sito istituzionale,  nella  sezione
          Alimenti dell'area Temi e professioni. 
                6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad
          assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito  alle
          corrette modalita' di impiego del prodotto e ai rischi  per
          la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo. 
                7. I prodotti fitosanitari che, alla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto,  risultano  in  corso  di
          autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009,
          per  l'impiego  su  piante  ornamentali  in   appartamento,
          balcone o giardino domestico, sono: 
                  i.  consentiti  per  l'uso  non  professionale   se
          soddisfano le  misure  ed  i  requisiti  specifici  di  cui
          all'articolo 3; 
                  ii.  provvisoriamente  consentiti  per  l'uso   non
          professionale non oltre il termine previsto al comma  1  se
          non soddisfano le misure ed i requisiti di cui all'articolo
          3, purche'  conformi  ai  requisiti  gia'  previsti  per  i
          prodotti destinati al trattamento delle piante  ornamentali
          e dei fiori da  balcone,  da  appartamento  e  da  giardino
          domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di  cui  ai
          commi 1, 3, 4, 6. 
                8. In base all'allegato  al  presente  decreto  e  su
          istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute
          riesamina i prodotti di cui ai commi 1 e 7,  punto  ii,  ai
          fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale. 
              8-bis. L'allegato al presente decreto  non  si  applica
          nella fase transitoria di cui ai commi da 1  a  5.  Restano
          validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei medesimi commi da 1 a 5.» 
                «Art. 8 (Misure transitorie concernenti i  PFnPE).  -
          1. I prodotti fitosanitari che, alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  risultano  autorizzati  in
          formulazione,  confezionamento  o   taglia   adeguati   per
          l'utilizzo in ambito non professionale e che  non  ricadono
          nelle  previsioni  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  n.  290/2001,  articolo  25,  comma   1,   sono
          provvisoriamente consentiti per  l'uso  non  professionale,
          nella categoria dei PFnPE: 
                  a) per 6 mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, se in  formulazione  da  utilizzare  dopo
          aggiunta di acqua e  in  confezione  monodose  o  multidose
          contenente una quantita' complessiva di formulato  compresa
          tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi; 
                  b) per 42 mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto,  se  pronti  all'uso,   oppure   se   in
          formulazione da utilizzare dopo  aggiunta  di  acqua  e  in
          confezione monodose o multidose  contenente  una  quantita'
          complessiva di formulato non superiore a 500  (cinquecento)
          millilitri o grammi. 
                L'etichetta e'  modificata  con  l'inserimento  della
          dicitura    «Prodotto    fitosanitario    destinato    agli
          utilizzatori  non  professionali  con  validita'  fino   al
          (termine definito secondo i criteri indicati  alla  lettera
          a) o alla lettera b)  del  presente  comma)»  e  l'aggiunta
          della sigla PFnPE dopo il nome commerciale. 
                2.  Se  i  prodotti  di  cui  al  comma  1  risultano
          autorizzati con data di  scadenza  antecedente  il  termine
          previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b)  del
          suddetto comma, tale data e' inserita in  etichetta,  nella
          prevista dicitura. 
                3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b),  si
          applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio
          e all'impiego. 
                4.  I  prodotti  di  cui  al  presente  articolo   si
          intendono destinati esclusivamente  agli  utilizzatori  non
          professionali come definiti  all'articolo  2  del  presente
          decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto. 
                5. Ai fini della modifica dell'etichetta  le  imprese
          interessate alle  misure  di  cui  al  comma  1  presentano
          istanza   di   variazione    amministrativa,    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 290 del 2001, entro e  non  oltre  45  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  in
          conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero  della
          salute e pubblicate sul sito istituzionale,  nella  sezione
          Alimenti   dell'area   Temi   e   professioni.   Ai    fini
          dell'individuazione   dei   prodotti   fitosanitari,    che
          soddisfano i requisiti  di  cui  al  comma  1,  le  imprese
          tengono conto della circolare del  Ministero  della  salute
          del 15 maggio  2015,  consultabile  sul  sito  citato,  che
          definisce le classi e le categorie di  pericolo,  ai  sensi
          del regolamento (CE) 1272/2008, ai  fini  dell'applicazione
          delle  disposizioni  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1. 
                6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad
          assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito  alle
          corrette modalita' di impiego del prodotto e ai rischi  per
          la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo. 
                7. I prodotti fitosanitari che, alla data di  entrata
          in vigore del  presente  decreto,  risultano  in  corso  di
          autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009,  su
          richiesta dell'impresa titolare sono: 
                  i.  consentiti  per  l'uso  non  professionale   se
          soddisfano le  misure  ed  i  requisiti  specifici  di  cui
          all'articolo 3; 
                  ii.  provvisoriamente  consentiti  per  l'uso   non
          professionale nei termini previsti al comma 1  se  conformi
          ai requisiti ivi specificati.  Si  applicano  le  ulteriori
          condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6. 
                8. In base all'allegato  al  presente  decreto  e  su
          istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute
          riesamina i prodotti provvisoriamente consentiti per  l'uso
          non professionale in conformita' ai requisiti  previsti  al
          comma  1,  lettera  b)  ai  fini  dell'eventuale   conferma
          dell'uso non professionale. 
                8-bis. L'allegato al presente decreto non si  applica
          nella fase transitoria di cui ai commi da 1  a  5.  Restano
          validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei medesimi commi da 1 a 5.»