Art. 55 
 
 
                            Procedimento 
 
    1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  54,  il  presidente   del
tribunale o della sezione  cui  e'  assegnata  la  trattazione  delle
procedure di regolazione della crisi  o  dell'insolvenza  designa  il
magistrato cui e'  affidata  la  trattazione  del  procedimento,  cui
procede direttamente  il  giudice  relatore,  se  gia'  delegato  dal
tribunale per l'audizione delle parti. 
    2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1,  sentite
le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al  contraddittorio,
procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti  di  istruzione
indispensabili in  relazione  alla  misura  richiesta  e,  quando  la
convocazione  delle  parti  potrebbe  pregiudicare  l'attuazione  del
provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte,  ove  occorra,
sommarie informazioni. In tal caso  fissa,  con  lo  stesso  decreto,
l'udienza di comparizione delle parti avanti  a  se',  ove  gia'  non
disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine
perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso  e
del decreto alle altre parti. All'udienza il  giudice  con  ordinanza
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 
    3. Nel caso  previsto  all'articolo  54,  comma  2,  il  giudice,
assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con
decreto le misure protettive, stabilendone la  durata,  entro  trenta
giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle  imprese.  Il
decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il  deposito  del  decreto
non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti  protettivi
prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2. 
    4.  In  caso  di  atti  di  frode,  su  istanza  del  commissario
giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il
tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita'  non  essenziale
al contraddittorio,  revoca  o  modifica  le  misure  protettive.  La
disposizione  si  applica  anche  quando  il  tribunale  accerta  che
l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea  a  pervenire  alla
composizione assistita della crisi o alla regolazione della  crisi  e
dell'insolvenza. 
    5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1  e  2  possono
essere emessi anche dalla corte di appello nel  giudizio  di  reclamo
previsto dall'articolo 50. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.