Art. 55 Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento 1. All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.».
Note all'art. 55: - Si riporta l'articolo 132 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 132 (Procedimento). - 1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2. 2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto. (Omissis).».