Art. 55 
 
 
     Misure a favore della competitivita' delle imprese italiane 
 
  1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9
luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare
esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali
sussistono  accordi  di  cooperazione  o  di   reciproca   assistenza
tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza
assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita'  contrattuale
e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di  materiali
di armamento prodotti dall'industria  nazionale  anche  in  uso  alle
Forze armate e per le correlate  esigenze  di  sostegno  logistico  e
assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e  secondo
le modalita' disciplinati nei predetti accordi.».