Art. 55 
 
            (Misure di sostegno finanziario alle imprese) 
 
  L'articolo  44-bis  del  decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                             Art. 44-bis 
 
  1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020,  crediti  pecuniari   vantati   nei   confronti   di   debitori
inadempienti a  norma  del  comma  5,  puo'  trasformare  in  credito
d'imposta le attivita' per imposte anticipate  riferite  ai  seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in  diminuzione  del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  alla  data  della  cessione;
importo del rendimento nozionale  eccedente  il  reddito  complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto  legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta
alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle  perdite
fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma
1  dell'articolo  84  del  predetto  testo  unico.  Ai   fini   della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al  presente
comma  possono  essere  considerati  per  un  ammontare  massimo  non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini  del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo  pari  a  2  miliardi  di  euro,  determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro  il  31  dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e  dalle  societa'  controllate,
anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte
anticipate riferibili ai componenti  sopra  indicati  possono  essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte  in  bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della
cessione dei crediti, per il cedente: 
    a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili  le
perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,   relative   alle   attivita'   per    imposte    anticipate
complessivamente trasformabili in  credito  d'imposta  ai  sensi  del
presente articolo; 
    b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta  le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate  complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  2. I crediti d'imposta  derivanti  dalla  trasformazione  non  sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti
di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  ovvero  possono  essere  ceduti
secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o  dall'articolo  43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.  I  crediti  d'imposta
vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono  alla
formazione  del  reddito  di  impresa  ne'  della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  giugno  2016,  n.  119.  L'opzione,  se  non   gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data  in  cui  ha  effetto  la  cessione  dei  crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione  del  citato
articolo 11  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  119  del  2016,  nell'ammontare  delle
attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta  ai  sensi  del
presente  articolo  nonche'  i  crediti  d'imposta  derivanti   dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali  sia
stato accertato lo stato di dissesto o  il  rischio  di  dissesto  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
  5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.