Art. 55 Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9: 1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato. Non puo' essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."; 2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma."; 3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna."; 4) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; b) all'articolo 11: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi."; 2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato dal Ministro dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita"; c) all'articolo 12: 1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso. 2) al comma 4: 2.1. al primo periodo le parole "adottato e' depositato per quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per sessanta giorni"; 2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine"; 2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "sessanta", nonche' le parole "emana il provvedimento d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"; 2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.". d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: "Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale) 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento."; e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". 1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. 1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.". 2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla direzione generale competente in materia del Ministero".